Art. 1

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione è di approvare le modifiche degli allegati A e B dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui alla notifica delle Nazioni Unite C.N. 252.2026.TREATIES-XI.B.14, in sede di gruppo di lavoro dell’UNECE sul trasporto di merci pericolose (WP.15), e le modifiche dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne e di cui alle notifiche delle Nazioni Unite C.N. 254.2026.TREATIES-XI.D.6 e C.N. 337.2026.TREATIES-XI.D.6, in sede di comitato amministrativo dell’ADN.
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