Art. 4
Situazione di urgenza
Situazione di urgenza
1. Qualora l’urgenza della situazione richieda un intervento immediato prima che il Consiglio abbia adottato una decisione a norma dell’, paragrafo 4, l’alto rappresentante è autorizzato ad adottare una risposta provvisoria dell’Unione. L’alto rappresentante può incaricare il segretario generale del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di impartire istruzioni all’Agenzia o adottare altre misure adeguate.
2. L’alto rappresentante informa immediatamente il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi risposta provvisoria dell’Unione adottata a norma del paragrafo 1 e fornisce al Consiglio le pertinenti informazioni relative all’urgenza della situazione.
3. L’alto rappresentante riesamina costantemente la risposta provvisoria dell’Unione, la modifica se necessario o la revoca, se tale intervento urgente non è più necessario.
4. Il Consiglio conferma, modifica o revoca la risposta provvisoria dell’Unione quanto prima e al più tardi entro quattro settimane dall’adozione della risposta provvisoria dell’Unione.
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