Art. 11 · Cooperazione con Stati terzi e organizzazioni internazionali

Art. 11

Cooperazione con Stati terzi e organizzazioni internazionali

Cooperazione con Stati terzi e organizzazioni internazionali 1.   Al fine di massimizzare l’impatto delle risposte di cui alla presente decisione, l’Unione incoraggia, tra l’altro, gli Stati terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali a condividere informazioni sulle minacce spaziali, a coordinare le risposte alle minacce spaziali con l’Unione e a incoraggiare la partecipazione reciproca alle attività e alle esercitazioni spaziali. 2.   L’alto rappresentante ha il potere di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti degli Stati terzi e le pertinenti organizzazioni internazionali riguardanti la loro cooperazione ai fini dell’attuazione della presente decisione. Tali accordi sono soggetti all’approvazione del Consiglio, che delibera all’unanimità. 3.   Qualora la cooperazione con Stati terzi o organizzazioni internazionali richieda il loro accesso a informazioni classificate UE, tale accesso può avvenire solo in virtù di accordi o intese conclusi conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio.
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