Art. 2

Art. 2

La Grecia informa senza indebito ritardo la Commissione: a) quando il gestore dell’infrastruttura greco abbia notificato l’obbligo di ristrutturare l’ETCS di bordo in base all’allegato I, punto 7.4.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695; b) quando sia disponibile lo studio condotto nel periodo 2030-2035 sulla migrazione dell’ETCS verso versioni più recenti; c) quando disponga di informazioni secondo cui la non applicazione di cui all’ possa ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario, in particolare qualora sia necessario correggere gli errori delle apparecchiature ETCS di bordo dei veicoli interessati.
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