Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’, paragrafo 1, è affidata all’UNODA, che svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con l’UNODA.
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