Art. 1

Art. 1

1.   Nel contesto dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dall’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) mediante un’azione operativa a sostegno del rafforzamento del meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche (UNSGM). 2.   La presente decisione è ispirata ai seguenti principi: a) attingere dagli insegnamenti e dall’esperienza acquisiti attraverso le decisioni 2012/421/PESC, (PESC) 2016/51 e (PESC) 2020/732, integrandoli; b) massimizzare la complementarità e le sinergie tra i programmi e i progetti dell’UNODA sostenuti dall’Unione, compresi quelli relativi alla convenzione sulle armi biologiche e tossiche (BTWC) e alla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; c) dare priorità all’attuazione degli elementi chiave delle misure preparatorie permanenti che sono essenziali per mantenere e rafforzare la prontezza operativa e il funzionamento efficace dell’UNSGM; d) garantire una partecipazione significativa e duratura di esperti qualificati, consulenti esperti e laboratori di analisi del Sud globale a tutte le iniziative e attività pertinenti; e) rafforzare i partenariati strategici con le pertinenti istituzioni nazionali e organizzazioni internazionali per rafforzare la coerenza, il coordinamento e le capacità collettive. 3.   L’obiettivo generale dell’azione di cui al paragrafo 1 è rafforzare la capacità globale d’indagine sul presunto uso di armi biologiche e tossiniche migliorando la prontezza operativa dell’UNSGM, contribuendo in tal modo a un’architettura internazionale più efficace in grado di scoraggiare l’uso di armi biologiche e di rispondere a potenziali violazioni del protocollo di Ginevra del 1925. 4.   Gli obiettivi specifici dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: a) rafforzare le competenze degli esperti e l’interoperabilità per indagini efficaci; b) armonizzare gli accordi di convalida e collaborazione con l’UNSGM per i laboratori di analisi; c) rafforzare il sostegno in termini di logistica e attrezzature per le indagini e la formazione; d) rafforzare l’azione collaborativa attraverso attività strategiche di sensibilizzazione e coordinamento. 5.   Una descrizione dettagliata dell’azione di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato.
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