Art. 1

Art. 1

La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata: (1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Con la presente decisione l’Unione sostiene l’ufficio dell’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per lo Yemen per quanto riguarda lo schieramento dell’UNVIM nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa e presso altre località in paesi vicini allo Yemen, laddove necessario per l’attuazione dell’UNVIM. A tal fine, l’Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell’UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell’ambito di una più ampia strategia umanitaria.» ; (2) all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente: «— EUR 2 480 794,55 per il periodo dal 1o ottobre 2026 al 31 dicembre 2027.» ; (3) all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.».
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