Art. 1
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
(1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Con la presente decisione l’Unione sostiene l’ufficio dell’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per lo Yemen per quanto riguarda lo schieramento dell’UNVIM nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa e presso altre località in paesi vicini allo Yemen, laddove necessario per l’attuazione dell’UNVIM. A tal fine, l’Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell’UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell’ambito di una più ampia strategia umanitaria.»
;
(2)
all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:
«—
EUR 2 480 794,55 per il periodo dal 1o ottobre 2026 al 31 dicembre 2027.»
;
(3)
all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2027.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D2156#art-1