Art. 1
È autorizzata la firma dell’accordo tra la Repubblica algerina democratica e popolare e l’Unione europea sulla cooperazione giudiziaria in materia penale tra le autorità competenti della Repubblica algerina democratica e popolare e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).
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