Art. 1
Costituzione dell’EDIC per il settore agroalimentare
Costituzione dell’EDIC per il settore agroalimentare
1. È costituito il consorzio per un’infrastruttura digitale europea per il settore agroalimentare (EDIC per il settore agroalimentare).
2. L’EDIC per il settore agroalimentare è dotato di personalità giuridica e dispone, in ciascuno degli Stati membri, della massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di tale Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.
3. Gli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC per il settore agroalimentare, concordato tra i suoi membri, sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.
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