Art. 5
Funzionalità specifiche del software
Funzionalità specifiche del software
1. Il software presenta almeno le seguenti funzionalità specifiche che aiutano gli utenti ad accedere ai dati in conformità dei capi III, IV e VI del regolamento (UE) 2018/1240:
a)
una funzionalità che permette di visualizzare i fascicoli di domanda in base al tempo rimanente prima della fase successiva del trattamento manuale, come visualizzazione predefinita, e altri filtri, disponibili per adattare la visualizzazione dei fascicoli di domanda in funzione dell’utente, in base ai seguenti elementi:
i)
l’ora di avvio della fase di trattamento manuale;
ii)
le eventuali richieste di consultazione necessarie e il tempo rimanente prima della scadenza del termine per esprimere un parere (ordinate, per impostazione predefinita, a cominciare dalle richieste con la scadenza più ravvicinata);
iii)
la fase successiva del trattamento manuale che deve essere effettuata dall’unità nazionale ETIAS consultata o competente per la domanda;
iv)
il tipo di riscontro positivo o di domanda generale che ha dato luogo al trattamento manuale;
v)
se del caso, una menzione indicante che la domanda è presentata per motivi umanitari o con riferimento a obblighi internazionali dello Stato membro;
vi)
le domande contrassegnate per richiamare un’attenzione specifica o ricevere un trattamento ad hoc;
vii)
per l’unità nazionale ETIAS o lo Stato membro competente, il tipo di parere ricevuto consultando le unità nazionali ETIAS o Europol, compresa una menzione indicante se il parere è stato ricevuto o meno entro il termine;
b)
una funzionalità che permette di calcolare e mostrare chiaramente il tempo rimanente, nonché avvertimenti relativi ai termini per il trattamento manuale delle domande, compreso il momento in cui sono stati consultate le unità nazionali ETIAS o Europol;
c)
una funzionalità che fornisce all’unità centrale ETIAS, alle unità nazionali ETIAS e ad Europol un quadro di gestione che mostra la situazione attuale delle operazioni relative al trattamento manuale;
d)
una funzionalità che offre l’opzione di contrassegnare una domanda ai fini di un’attenzione specifica o di un trattamento ad hoc;
e)
una funzionalità che offre l’opzione di chiedere una notifica della decisione presa dall’unità nazionale ETIAS o dallo Stato membro competente riguardo a una domanda sulla quale è stata consultata l’unità nazionale ETIAS;
f)
una funzionalità che consente all’unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di aggiungere o cancellare note temporanee nel fascicolo di domanda;
g)
funzionalità che aiutano le unità nazionali ETIAS nel trattamento manuale delle domande a norma degli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) 2018/1240, come segue:
i)
per i riscontri positivi di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l’estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: «cognome»; «nome o nomi»; «cognome alla nascita»; «data di nascita»; «luogo di nascita»; «attuale cittadinanza»; «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio»; e il numero di riferimento univoco della cartella dei dati o della segnalazione per cui è emerso il riscontro positivo nei sistemi di informazione dell’UE interrogati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, di tale regolamento, che consente di reperire tale cartella o segnalazione. Qualora delle informazioni aggiuntive collegate al riscontro positivo in un sistema di informazione dell’UE di cui a tale articolo siano conservate in un sistema nazionale o in una banca dati, le funzionalità di cui sopra dovrebbero consentire di consultare tale sistema nazionale o banca dati a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;
ii)
per i riscontri positivi di cui all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l’estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: le risposte fornite dal richiedente a norma dell’articolo 17, paragrafi 4 e 6, di tale regolamento, «cognome», «nome o nomi», «cognome alla nascita», «data di nascita», «luogo di nascita», «attuale cittadinanza», «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio», che permettono di reperire nei sistemi o nelle banche dati nazionali pertinenti le informazioni collegate al riscontro positivo, a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;
iii)
per i riscontri positivi di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l’estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: «cognome», «nome o nomi», «cognome alla nascita», «data di nascita», «luogo di nascita», «attuale cittadinanza», «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio», e l’«identificativo nazionale» della voce dell’elenco di controllo, per consentire di reperire nei sistemi o nelle banche dati nazionali pertinenti le informazioni collegate al riscontro positivo, a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;
iv)
per i riscontri positivi di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240, una funzionalità che rende automaticamente disponibile per l’estrazione un fascicolo con i seguenti dati del fascicolo di domanda: «cognome», «nome o nomi», «cognome alla nascita», «data di nascita», «luogo di nascita», «attuale cittadinanza» e «tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio», per consentire di reperire nei sistemi o nelle banche dati nazionali pertinenti le informazioni collegate al riscontro positivo, a sostegno della valutazione del rischio di cui al suddetto paragrafo;
v)
una funzionalità che consente agli utenti delle unità nazionali ETIAS di caricare i risultati della valutazione del rischio di cui all’articolo 26, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1240;
h)
una funzionalità che consente: di estrarre i dati richiesti per le procedure di ricorso nazionali o dell’Unione, se tali procedure sono state avviate; di registrare nel sistema centrale ETIAS che è stata avviata una procedura di ricorso; i corrispondenti numeri di riferimento del ricorso nazionale o dell’Unione e l’esito della procedura di ricorso;
i)
una funzionalità che consente di estrarre le informazioni o i documenti aggiuntivi di cui all’articolo 27, paragrafi 2 e 8, del regolamento (UE) 2018/1240 e di caricare e conservare le traduzioni di tali documenti nel fascicolo di domanda;
j)
una funzionalità che consente di dare seguito all’esito dei ricorsi a norma dell’articolo 37, paragrafo 3, dell’articolo 40, paragrafo 3, e dell’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240, compresi la modifica o la cancellazione dei dati nel sistema centrale ETIAS o, se del caso, il rilascio di una nuova autorizzazione ai viaggi;
k)
una funzionalità per assegnare i fascicoli di domanda e limitarne o consentirne la visibilità a specifici utenti nella stessa unità nazionale ETIAS o nell’unità centrale ETIAS, per consentire il coordinamento tra gli utenti;
l)
una funzionalità che consente a Europol di estrarre i dati ad essa trasmessi dall’unità centrale ETIAS ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
m)
una funzionalità che consente all’unità centrale ETIAS di accedere al sistema centrale ETIAS per trattare le richieste di consultazione dei dati conservati nel sistema centrale ETIAS presentate da Europol, senza visualizzare i parametri di ricerca della richiesta di Europol né i risultati della ricerca, e di informare Europol della trasmissione dei dati a norma dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1240;
n)
una funzionalità che consente a Europol di estrarre un fascicolo contenente i dati ottenuti in seguito alla richiesta di consultazione di cui alla lettera m);
o)
una funzionalità per assegnare richieste di consultazione a utenti specifici nell’ambito di Europol;
p)
una funzionalità che consente a utenti dell’unità centrale ETIAS o delle unità nazionali ETIAS di lavorare su diversi riscontri positivi contemporaneamente nello stesso fascicolo di domanda, e di coordinarsi per confermare un parere qualora l’unità in questione individui più di un riscontro positivo su uno stesso fascicolo di domanda;
q)
una funzionalità che garantisce che un solo utente, nell’ambito dell’unità centrale ETIAS o di un’unità nazionale ETIAS, possa gestire uno stesso riscontro positivo, nello stesso momento, in un fascicolo di domanda;
r)
una funzionalità che consente il recupero manuale di un’autorizzazione ai viaggi già rilasciata ai fini dell’annullamento o della revoca;
s)
una funzionalità che consente all’unità centrale ETIAS e alle unità nazionali ETIAS di trattare i fascicoli di domanda ai fini dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2018/1240.
2. La funzionalità di cui al paragrafo 1, lettera q), consente agli utenti di vedere i riscontri positivi sui quali non è possibile lavorare in un determinato momento. Gli utenti con credenziali di accesso appropriate possono visualizzare in ogni momento il contenuto del riscontro positivo.
3. eu-LISA definisce i dettagli delle funzionalità specifiche del software di cui al paragrafo 1, il formato dei dati nei fascicoli estratti di cui al paragrafo 1, lettere g), l), m) e n), e l’approccio tecnico per conservare i registri di tutte le operazioni di trattamento di dati di cui all’articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1240, nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, di tale regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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