Art. 4 · Funzionalità generali del software

Art. 4

Funzionalità generali del software

Funzionalità generali del software 1.   Il software presenta almeno le seguenti funzionalità che aiutano gli utenti ad accedere ai dati, modificarli e cancellarli: a) la possibilità di applicare una serie prestabilita di filtri per adattare la visualizzazione dei dati a ciascun profilo professionale connesso al software; b) il salvataggio automatico dei dati aggiunti al fascicolo di domanda o dei progetti di modifica dei dati nel fascicolo di domanda, se del caso, e la disconnessione dell’utente dopo un periodo di inattività prestabilito; c) la possibilità di bloccare l’accesso di un altro utente a un riscontro positivo per un periodo di tempo limitato, con la possibilità di contrassegnare tali riscontri positivi in modo che il blocco sia visibile agli altri utenti; d) l’opzione, per l’unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di salvare lo stato di avanzamento del trattamento di una domanda; e) l’opzione, per l’unità centrale ETIAS o le unità nazionali ETIAS, di contrassegnare e registrare, in qualunque momento, un’eventuale inesattezza dei dati o un trattamento dei dati in violazione del regolamento (UE) 2018/1240; f) la possibilità di consentire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra utenti dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS e di Europol; g) la cancellazione automatica delle note temporanee di cui all’, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione, una volta completato il trattamento manuale da parte dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS; h) la cancellazione automatica del fascicolo per l’estrazione di cui all’, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a iv), dopo che è stata adottata una decisione in merito al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi a seguito della valutazione del rischio di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1240; i) la possibilità di impedire che le note temporanee di cui all’, paragrafo 1, lettera f), della presente decisione siano visibili a utenti non appartenenti alla stessa unità o a Europol; j) la possibilità di consentire all’unità centrale ETIAS di trattare le richieste di Europol di cui all’, paragrafo 1, lettera m), della presente decisione. 2.   eu-LISA descrive i dettagli delle funzionalità generali del software nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
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