Art. 2

Art. 2

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2026. Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio utilizzato come carburante per motori ai quali l’autorizzazione rilasciata all’ della presente decisione non fosse adeguata, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.
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