Art. 2

Art. 2

La presente decisione si applica alle attività, alle spese e alle misure sostenute a norma del regolamento (UE) 2026/467 e relative ai prodotti per la difesa che appartengono a una delle categorie seguenti: a) categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione delle infrastrutture critiche; questioni cibernetiche; mobilità militare, compresa la contromobilità; b) categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica.
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