Art. 1
L’Austria è autorizzata a modificare l’accordo bilaterale sul trasporto su strada tra l’Austria e la Svizzera del 22 ottobre 1958 («accordo austro-svizzero») al fine di autorizzare operazioni di cabotaggio nelle regioni frontaliere dell’Austria e della Svizzera nell’ambito della fornitura di servizi di trasporto internazionale s di passeggeri a mezzo autobus tra i due paesi, purché non vi sia alcuna discriminazione fra trasportatori stabiliti nell’Unione, né distorsione della concorrenza.
I distretti amministrativi di Bludenz, Bregenz, Dornbirn e Feldkirch nella regione del Vorarlberg e il distretto di Landeck nella regione del Tirolo sono considerati regioni frontaliere dell’Austria ai sensi del primo comma.
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