Art. 6
Composizione della squadra dell’RSUE
Composizione della squadra dell’RSUE
1. Nei limiti del mandato dell’RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L’RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE, a seconda dei casi. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l’ha distaccato, dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.
4. Il personale dell’RSUE è ubicato presso l’ufficio dell’Unione in Kosovo per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.
Storico versioni
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