Art. 1

Art. 1

L’Unione sostiene le seguenti attività che corrispondono alle misure che figurano nella strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa: a) seminari e formazioni tematici imperniati sullo sviluppo di capacità in risposta al massimo a cinque richieste di assistenza da parte di Stati; b) formazione di punti di contatto regionali; c) un’esercitazione di simulazione oppure un’esercitazione a tavolino; d) sostegno allo sviluppo di piani d’azione nazionali e fornitura di sostegno su misura; e) generazione e diffusione di conoscenze. Una descrizione dettagliata delle attività di cui al primo comma figura nell’allegato della presente decisione.
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