Art. 2

Art. 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’attuazione tecnica dell’azione è affidata all’Ufficio delle Nazioni Unite (ONU) contro la droga e il crimine (UNODC) e all’Ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite (UNOCT). 3.   L’UNODC e l’UNOCT svolgono il compito di cui al paragrafo 2 sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude i necessari accordi con l’UNODC e l’UNOCT.
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