Art. 8 · Durata delle limitazioni

Art. 8

Durata delle limitazioni

Durata delle limitazioni 1.   Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili. 2.   Qualora i motivi di una limitazione non siano più validi, la Commissione revoca la limitazione. 3.   Se una limitazione è revocata, la Commissione comunica all’interessato i motivi dell’applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. 4.   La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli ogni sei mesi. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione.
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