Art. 6
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
Comunicazione di violazioni dei dati personali agli interessati
1. Quando ha l’obbligo di comunicare una violazione dei dati personali a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può, in circostanze eccezionali, limitare in tutto o in parte tale comunicazione, conformemente all’ della presente decisione. La Commissione annota e registra i motivi della limitazione, il fondamento giuridico della stessa conformemente all’ e una valutazione della sua necessità e proporzionalità.
2. Qualora i motivi della limitazione non siano più validi, la Commissione comunica la violazione dei dati personali agli interessati e li informa in merito ai principali motivi della limitazione e al loro diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati.
3. Qualora notifichi la violazione dei dati personali al Garante europeo della protezione dei dati a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione allega alla notifica la registrazione effettuata a norma dell’ della presente decisione.
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