Art. 4 · Limitazioni

Art. 4

Limitazioni

Limitazioni 1.   La Commissione può limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché del principio di trasparenza di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento nella misura in cui le disposizioni relative alle limitazioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20 dello stesso regolamento nei casi in cui: a) l’esercizio dei suddetti diritti e obblighi comprometterebbe la finalità dei compiti di indagine, esecuzione e monitoraggio della Commissione finalizzati a garantire l’applicazione efficace del regolamento (UE) 2022/2560, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con la lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725; b) l’esercizio dei suddetti diritti e obblighi arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interessato o ai diritti e alle libertà altrui, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725; c) l’esercizio dei suddetti diritti e obblighi comprometterebbe la cooperazione della Commissione con le autorità competenti degli Stati membri nell’esercizio dei suoi compiti volti a garantire l’applicazione efficace del regolamento (UE) 2022/2560, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), in combinato disposto con la lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al paragrafo 1, lettera c), la Commissione consulta le autorità competenti degli Stati membri pertinenti in merito ai potenziali motivi per l’imposizione di limitazioni e alla necessità e proporzionalità di tali limitazioni, a meno che tale consultazione non comprometta le attività della Commissione. 3.   Le eventuali limitazioni rispettano l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresentano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica. 4.   Prima di applicare le limitazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua e documenta una valutazione caso per caso della loro necessità e proporzionalità. Le suddette limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire il loro obiettivo.
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