Art. 8
Durata delle limitazioni
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui all’ continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione non siano più validi, la Commissione revoca la limitazione.
3. Se una limitazione è revocata, la Commissione comunica anche all’interessato i motivi dell’applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
4. La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui all’ ogni sei mesi. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione.
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