Art. 7 · Annotazione e registrazione delle limitazioni

Art. 7

Annotazione e registrazione delle limitazioni

Annotazione e registrazione delle limitazioni 1.   La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, il fondamento giuridico previsto all’, i dettagli relativi al periodo di applicazione di tale limitazione, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dall’imposizione di una limitazione e una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione stessa. 2.   L’annotazione indica in che modo l’esercizio del diritto da parte dell’interessato comprometterebbe uno o più degli obiettivi applicabili di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725. 3.   Tale annotazione e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono registrate. Su richiesta, sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
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