Art. 3 · Etichettatura

Art. 3

Etichettatura

Etichettatura 1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»; 2.   la dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato e dalle relative sottocombinazioni di cui all’, ad eccezione dei prodotti di cui all’, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.
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