Art. 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco (Zea mays L.) geneticamente modificato, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione sono assegnati i seguenti identificatori unici:
a)
l’identificatore unico DP-2Ø2216-6 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603 x DAS-40278-9;
b)
l’identificatore unico DP-2Ø2216-6 x MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato DP202216 x NK603;
c)
l’identificatore unico DP-2Ø2216-6 × DAS-4Ø278-9 per il granturco geneticamente modificato DP202216 x DAS-40278-9.
Storico versioni
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