Art. 8
Verifica
Verifica
1. Gli Stati membri verificano i dati raccolti a norma dell’, paragrafo 1, seguendo un approccio basato sul rischio, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti o riciclati i rifiuti di plastica post-consumo.
2. Gli Stati membri comunicano solo i dati calcolati, raccolti e verificati conformemente alla presente decisione. Gli Stati membri sono responsabili della verifica dei dati che comunicano alla Commissione a norma dell’.
3. Gli operatori economici corredano ciascun lotto di materiale fornito ai loro clienti di una dichiarazione relativa al contenuto riciclato, rilasciata seguendo il modello che figura nell’allegato V, parte A, B o C, a seconda dei casi. Gli operatori economici conservano le dichiarazioni che ricevono dai fornitori per almeno cinque anni. Gli operatori economici che non modificano la composizione chimica o fisica del materiale e non lo mescolano con altri materiali non sono tenuti a produrre una dichiarazione, ma solo a trasmettere ai clienti le dichiarazioni che ricevono dai fornitori.
4. Per i dati calcolati a norma dell’, paragrafo 3 o 4, si applicano i paragrafi da 5 a 10 del presente articolo.
5. Gli operatori economici che trattano materiali i quali non sono costituiti da polimeri sia nella fase di input che in quella di output e che calcolano i dati conformemente all’, paragrafo 3, ottemperano a tutte le prescrizioni seguenti:
(a)
dispongono di un sistema per la custodia e l’esame di tutte le prove relative ai calcoli che effettuano o su cui si basano;
(b)
dispongono di un sistema funzionante per calcolare le quantità attribuite conformemente all’, paragrafo 3;
(c)
conservano tutte le prove necessarie a dimostrare la conformità alla presente decisione e alla direttiva (UE) 2019/904 per almeno cinque anni, o per un periodo più lungo se richiesto dallo Stato membro interessato;
(d)
si fanno carico della responsabilità di preparare qualsiasi informazione relativa alla verifica delle prove di cui alla lettera c);
(e)
si sottopongono a una verifica annuale a livello di stabilimento effettuata da un verificatore conformemente al paragrafo 6 del presente articolo.
In deroga al primo comma, lettera e), la verifica ha luogo ogni tre anni per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13).
6. Il verificatore seleziona e nomina una squadra di verifica. La verifica della conformità all’, paragrafi 3 e 4, è effettuata in loco e conformemente alla norma applicabile il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, e comprende almeno i seguenti elementi:
(a)
l’identificazione delle attività svolte dall’operatore economico e pertinenti per il conseguimento dell’obiettivo;
(b)
l’identificazione dei sistemi dell’operatore economico e degli aspetti della sua organizzazione generale che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi e verifiche dell’attuazione effettiva dei sistemi di controllo del caso;
(c)
un’analisi dei rischi che potrebbero comportare inesattezze rilevanti, basata sulle conoscenze professionali dell’esecutore del controllo e sulle informazioni presentate dall’operatore economico, che tenga conto del profilo di rischio complessivo delle attività, in funzione del livello di rischio dell’operatore economico e della catena di approvvigionamento, in particolare dei rischi nelle fasi immediatamente a monte e a valle;
(d)
un piano di verifica che corrisponda all’analisi dei rischi, all’ambito e alla complessità delle attività dell’operatore economico e che definisca i metodi di campionamento da usare per le attività dell’operatore;
(e)
l’attuazione del piano di verifica mediante la raccolta di prove conformemente ai metodi di campionamento definiti di cui alla lettera d), comprese tutte le prove supplementari pertinenti;
(f)
la richiesta all’operatore di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di controllo, la spiegazione delle variazioni o la revisione delle asserzioni o dei calcoli;
(g)
un elenco di tutti gli input per stabilimento che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi, una descrizione del materiale trattato e i dettagli di tutti i fornitori;
(h)
un elenco di tutti gli output per stabilimento che sono pertinenti per il conseguimento degli obiettivi, una descrizione del materiale trattato e i dettagli di tutti i clienti;
(i)
tutte le informazioni pertinenti sull’assegnazione agli output del materiale ammissibile a norma dell’;
(j)
le eventuali discrepanze tra il sistema di contabilità e gli input, gli output e i saldi.
7. La squadra di verifica possiede le competenze, l’esperienza e le abilità generiche e specifiche necessarie per svolgere le attività di verifica, tenendo conto della portata del controllo.
8. Il verificatore e i suoi collaboratori devono:
(a)
rispettare i principi di etica professionale, che comprendono l’integrità, l’obiettività, la competenza professionale e la dovuta diligenza;
(b)
possedere una conoscenza approfondita dei soggetti i cui calcoli e dichiarazioni annuali sono oggetto del controllo;
(c)
dimostrarsi competenti nella valutazione dell’attendibilità dei dati e delle informazioni sottostanti;
(d)
mantenere l’indipendenza dall’operatore economico sottoposto a verifica.
9. I certificati rilasciati nell’ambito della verifica presentano tutte le caratteristiche seguenti:
(a)
comprendono almeno gli elementi indicati nell’allegato IV;
(b)
sono validi per un anno, tranne che per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, per le quali hanno una validità di tre anni;
(c)
sono riconosciuti da tutti gli Stati membri.
10. Gli operatori economici che trattano materiali i quali nella fase di input o in quella di output non sono costituiti da polimeri forniscono ai clienti diretti una copia del certificato di cui al paragrafo 9.
Gli operatori economici che trattano materiali costituiti da polimeri sia nella fase di input che in quella di output e che hanno ricevuto una copia di uno o più certificati di cui al paragrafo 9 ne trasmettono una copia ai loro clienti diretti.
Gli Stati membri raccolgono dagli operatori economici che immettono sul mercato bottiglie in PET la dichiarazione di cui al paragrafo 3 unitamente ai certificati che tali operatori economici hanno ricevuto dai loro fornitori.
Storico versioni
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