Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: (1) «plastica riciclata»: plastica che era un rifiuto di plastica post-consumo prima del riciclaggio e che è stata prodotta mediante riciclaggio (compresa la cernita) nell’Unione ai sensi dell’, punto 17), della direttiva 2008/98/CE. A decorrere dal 21 novembre 2027 rientrano nella definizione anche i rifiuti di plastica post-consumo il cui riciclaggio (compresa la cernita) è avvenuto in: (a) un paese terzo cui si applica la decisione OCSE, a meno che la valutazione effettuata e la decisione adottata a norma dell’articolo 45, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2024/1157 non concludano che tale paese non soddisfa i requisiti di gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica; (b) un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso accordi o intese volti a garantire che la plastica riciclata sia ottenuta da rifiuti di plastica post-consumo sottoposti in ciascun impianto pertinente a un trattamento conforme agli standard dell’UE di protezione della salute umana e dell’ambiente ai sensi del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2025/40, a seconda dei casi. Il paese deve inoltre disporre di un quadro globale per la gestione dei rifiuti che copra tutto il suo territorio e dimostri la capacità e la volontà di garantire una gestione dei rifiuti ecologicamente corretta, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: i) le misure attuate e previste per garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti nel suo territorio, ad esempio l’introduzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema equivalente che dia concretamente attuazione al principio «chi inquina paga»; ii) le misure attuate e previste per aumentare la quota di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo, nonché gli indicatori per monitorarle; iii) le misure attuate e previste per aumentare la quota di plastica riciclata da rifiuti di plastica post-consumo incorporata nei prodotti immessi sul mercato nazionale, nonché gli indicatori per monitorarle; (2) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti generati da prodotti di plastica che sono stati: (a) immessi sul mercato dell’Unione; (b) immessi sul mercato o forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso in un paese terzo nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. (3) «bottiglia per bevande»: bottiglia di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, compresi il tappo o il coperchio e l’eventuale etichetta o etichetta termoretraibile, escluse: (a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; (b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che sono in forma liquida; (4) «bottiglia in PET»: bottiglia per bevande il cui componente principale è il polietilene tereftalato; (5) «operatore economico»: uno dei seguenti operatori che fanno parte della catena di approvvigionamento che conduce all’immissione sul mercato di bottiglie per bevande o che immettono sul mercato bottiglie per bevande: (a) riciclatore quale definito all’, paragrafo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2022/1616; (b) trasformatore quale definito all’, paragrafo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2022/1616; (c) operatore del settore alimentare quale definito all’, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); (d) qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato di uno Stato membro un prodotto proveniente da un paese terzo; (e) qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa a titolo professionale della raccolta o del trattamento dei rifiuti o di entrambe le cose; (6) «tecnologia di riciclaggio»: tecnologia di riciclaggio quale definita all’, paragrafo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2022/1616; (7) «materiale ammissibile»: rifiuti di plastica post-consumo e materiali provenienti dai rifiuti di plastica post-consumo; (8) «catena di approvvigionamento»: serie di processi o attività connessi alla produzione e alla distribuzione di bottiglie per bevande; (9) «punto di calcolo»: punto della catena di approvvigionamento in cui è determinato il contenuto di materiale ammissibile per un dato materiale; (10) «lotto»: lotto quale definito all’, paragrafo 3, punto 20), del regolamento (UE) 2022/1616; (11) «contabilizzazione del bilancio di massa»: serie di norme di calcolo utilizzate per determinare la quantità attribuita lungo tutta la catena di approvvigionamento e negli output, se il materiale ammissibile è utilizzato insieme ad altri materiali come input del processo; (12) «quantità attribuita»: peso del materiale ammissibile che entra in un processo ed è assegnato agli output del processo per un determinato periodo; (13) «categoria di output»: raggruppamento di output in una delle seguenti categorie: output, diversi dagli scarti, che sono o saranno ritrattati fino a ottenere materiali diversi dai combustibili, compresa la plastica («non combustibili»); output, diversi dagli scarti, che sono combustibili, compresi quelli consumati per fornire energia al processo, o che saranno ritrattati fino a ottenere materiali da utilizzare come combustibili («combustibili»); output, diversi dagli scarti, che possono essere ritrattati fino a ottenere combustibili o materiali diversi dai combustibili («output a duplice uso»); output che sono smaltiti ai sensi dell’, punto 19), della direttiva 2008/98/CE («scarti»); (14) «stabilimento»: uno o più impianti di produzione nello stesso sito, sotto il controllo gestionale dello stesso operatore economico, in cui sono gestiti attività, prodotti e servizi, comprese tutte le infrastrutture, le attrezzature e i materiali associati; (15) «verifica»: processo mediante il quale un verificatore attesta che un operatore economico soddisfa i requisiti relativi al calcolo dei dati sul contenuto riciclato delle bottiglie per bevande; (16) «verificatore»: organismo di valutazione della conformità quale definito all’, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e accreditato conformemente al medesimo regolamento; (17) «percorso di riciclaggio»: processo in diverse fasi che preserva il potenziale di trattamento del materiale ammissibile per ottenere un materiale non combustibile; (18) «riciclaggio meccanico»: tecnologia di riciclaggio che recupera i rifiuti di plastica raccolti attraverso processi meccanici e fisici, tra cui la cernita, la frantumazione, il lavaggio, la separazione dei materiali, l’asciugatura, l’estrusione e la ricristallizzazione, per produrre plastica senza modificare la struttura chimica degli input; (19) «punto di ebollizione massimo accettabile»: nel caso in cui il materiale ammissibile o parti di esso siano immessi in una singola unità di steam cracking, il punto di ebollizione massimo accettabile di quest’ultima o, nel caso in cui il materiale ammissibile o parti di esso siano trattati in diverse unità di steam cracking, la media ponderata dei punti di ebollizione massimi accettabili di tutte le singole unità.
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