Art. 1

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2025/1160 è così modificata: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «(3)   La Bulgaria vieta i movimenti di ovini e caprini da qualsiasi parte del suo territorio verso una destinazione situata al di fuori della Bulgaria fino al 31 dicembre 2026.» ; 2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D1408#art-1