Art. 1

Art. 1

1.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi: i) distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina; ii) messa a disposizione gratuita a favore delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c); (b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE; (c) le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da o per conto di altri enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti lituane nei quali si intende usare tali merci. 2.   Subordinatamente a notifica preventiva alle autorità competenti lituane che concede la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA, le organizzazioni che beneficiano di tale franchigia nonché dell’esenzione dall’IVA, a norma del paragrafo 1, possono trasferire le merci indicate in detto paragrafo, per le quali sono state concesse la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA, a organizzazioni pubbliche ucraine oppure a enti caritativi o filantropici autorizzati dalle autorità competenti ucraine per la distribuzione gratuita di tali merci alle persone che ne hanno bisogno in loco. 3.   Subordinatamente al rispetto di quanto prescritto agli articoli da 75 a 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e gli articoli da 52 a 57 della direttiva 2009/132/CE, le merci sono inoltre ammesse in franchigia dai dazi all’importazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA all’importazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE, se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone in fuga dall’aggressione militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.
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