Art. 1

Art. 1

La Croazia provvede affinché: a) sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite nel medesimo articolo; b) le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato I della presente decisione; c) le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato I della presente decisione; d) i movimenti di caprini e ovini dalle zone di protezione e di sorveglianza e dalle ulteriori zone soggette a restrizioni verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, lettera B, della presente decisione sono vietati fino ai termini indicati per ciascuna zona nell'elenco di cui all'allegato I della presente decisione; e) i movimenti di caprini e ovini dal territorio della Croazia verso una destinazione situata al di fuori della Croazia siano vietati fino al 30 settembre 2026.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D1389#art-1