Art. 1

Art. 1

La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata: all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata al di fuori della Romania, in un altro Stato membro o in un paese terzo, siano vietati fino al 31 dicembre 2026.».
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