Art. 1

Art. 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 238a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), o in eventuali sessioni successive, è di sostegno alla proposta di emendamento 19 dell’annesso 17 – Aviation Security – della convenzione sull’aviazione civile internazionale («emendamento 19»). 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali l’emendamento 19, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con la misura adottata in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO. Nel caso in cui il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione di cui all’annesso 17 della convenzione di Chicago successivamente alla data prevista per l’applicazione di tali SARP, qualsiasi differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP dovrà essere notificata all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tal caso, al fine di stabilire la posizione dell’Unione in merito a un’eventuale differenza tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici, la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio la posizione dell’Unione sulle differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione.
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