Art. 2

Art. 2

La presente decisione si applica dal 1o luglio 2026 al 30 novembre 2026. Tuttavia, ove il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 del TFUE o di qualsiasi altra disposizione pertinente del TFUE, introduca nuovi livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE per il gasolio e la benzina senza piombo utilizzati come carburante con cui l’autorizzazione rilasciata all’ della presente decisione non fosse adeguata, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tali nuovi livelli minimi di tassazione diventano applicabili.
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