Art. 9 · Uso di misurazioni indicative per la valutazione della qualità dell’aria

Art. 9

Uso di misurazioni indicative per la valutazione della qualità dell’aria

Uso di misurazioni indicative per la valutazione della qualità dell’aria 1.   Gli Stati membri utilizzano i risultati delle misurazioni indicative per valutare la qualità dell’aria e fornire informazioni sulla distribuzione spaziale degli inquinanti atmosferici quando mostrano un superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo. 2.   Gli Stati membri possono utilizzare i risultati delle misurazioni indicative per valutare la qualità dell’aria e fornire informazioni sulla distribuzione spaziale degli inquinanti atmosferici quando non vi è alcun superamento dei valori limite o valori-obiettivo. 3.   Quando il rispetto dei valori limite o dei valori-obiettivo orari, giornalieri su otto ore e giornalieri è valutato mediante misurazioni indicative, gli Stati membri possono utilizzare il percentile corrispondente per il calcolo delle statistiche sul superamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D1208#art-9