Art. 8
Metodologia per elaborare una mappa dell’area di rappresentatività spaziale
Metodologia per elaborare una mappa dell’area di rappresentatività spaziale
1. Fatto salvo l’, gli Stati membri elaborano una mappa che delimita le aree di rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento per un determinato inquinante all’interno di una determinata zona o di un’area geografica alternativa conformemente alla metodologia di cui al presente articolo.
2. Qualora, in base alla metodologia di cui agli articoli da 5 a 7, un sito o un’area sia individuato per l’area di rappresentatività spaziale di più punti di campionamento, gli Stati membri mantengono il sito o tutta l’area corrispondente all’interno dell’area di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento in questione oppure includono il sito o l’area solo nell’area di rappresentatività spaziale del punto di campionamento più simile al sito o all’area in questione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La somiglianza tra i punti di campionamento e tra un punto di campionamento e un’area modellizzata di cui al paragrafo 2 è valutata in termini di tipo di punto di campionamento, caratteristiche del sito, fonti di emissione pertinenti e livelli di concentrazione.
4. Una volta valutata l’area di rappresentatività spaziale di tutti i punti di campionamento per un determinato inquinante conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8, gli Stati membri elaborano la mappa delle aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
La mappa delle aree di rappresentatività spaziale è elaborata utilizzando i dati di uno degli ultimi cinque anni. Gli Stati membri possono utilizzare un metodo adeguato, compreso l’uso di dati relativi a più anni, per tenere conto della variabilità interannuale, a condizione di dimostrare l’affidabilità del metodo.
Gli Stati membri riesaminano la mappa dell’area di rappresentatività spaziale almeno dopo ogni riesame effettuato conformemente all’allegato IV, lettera D, punto 9, della direttiva (UE) 2024/2881, nonché in caso di modifiche rilevanti della rete di monitoraggio o di modifiche sostanziali rilevanti delle fonti di inquinamento o della meteorologia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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