Art. 5 · Criteri per la valutazione delle aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento

Art. 5

Criteri per la valutazione delle aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento

Criteri per la valutazione delle aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento 1.   Gli Stati membri valutano l’area di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2.   Gli Stati membri individuano i siti o le aree con concentrazioni simili a quelle in un punto di campionamento per un determinato inquinante utilizzando i livelli di tolleranza di cui all’, paragrafo 3, per le misurazioni e i livelli di tolleranza di cui all’, paragrafo 2, per le applicazioni di modellizzazione. Ai fini del primo comma, il valore centrale è selezionato come segue: a) se si utilizzano misurazioni, la media annuale della concentrazione misurata presso il punto di campionamento è utilizzata come valore centrale per individuare siti con concentrazioni simili; b) se si utilizzano applicazioni di modellizzazione, la media annuale della concentrazione modellizzata per il sito del punto di campionamento è utilizzata come valore centrale per individuare aree con concentrazioni simili. Gli Stati membri possono utilizzare parametri diversi dalla media annuale, quali percentili o medie stagionali pertinenti, comprese le medie orarie, giornaliere su otto ore e giornaliere, i valori medi di AOT40 e le medie invernali per gli inquinanti per i quali sono stati stabiliti valori limite o valori-obiettivo per parametri diversi dalla media annuale. 3.   Gli Stati membri delineano in modo più preciso le aree individuate a norma del paragrafo 2 conformemente alle norme stabilite nel presente paragrafo. L’area geografica può comprendere domini non contigui, ma, in linea di principio, la sua estensione è limitata dai confini della zona in questione. Per i punti di campionamento destinati a essere rappresentativi di aree più ampie di una determinata zona di qualità dell’aria, gli Stati membri possono applicare limiti geografici alternativi. I siti ubicati su strade fortemente trafficate o in prossimità di esse, in zone suburbane o rurali, possono essere esclusi dalle aree individuate per i punti di campionamento di fondo urbano anche se le concentrazioni in dette aree rientrano nell’intervallo di tolleranza calcolato per il punto di campionamento. Se l’area individuata per un punto di campionamento è più ampia della città o dell’area urbana in cui è situato il punto di campionamento, l’area individuata può essere ulteriormente limitata alla città o all’area urbana. I siti per i quali non è richiesta la valutazione della qualità dell’aria a norma dell’allegato IV, lettera A, punto 2, della direttiva (UE) 2024/2881 possono essere esclusi dall’area individuata. 4.   Gli Stati membri prendono in considerazione le informazioni relative alle fonti per escludere i siti delle aree individuate e delineate in modo più preciso a norma dei paragrafi 2 e 3 che presentano profili di inquinamento o condizioni di dispersione significativamente diversi. Per individuare tali siti, gli Stati membri si avvalgono di analisi di esperti.
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