Art. 3 · Garanzia della qualità e convalida delle applicazioni di modellizzazione

Art. 3

Garanzia della qualità e convalida delle applicazioni di modellizzazione

Garanzia della qualità e convalida delle applicazioni di modellizzazione 1.   Gli Stati membri garantiscono la qualità della modellizzazione e convalidano le applicazioni di modellizzazione conformemente ai criteri stabiliti nel presente articolo. 2.   Ove possibile, la qualità di tutte le serie di dati è controllata e garantita prima che queste possano essere utilizzate come input per un’applicazione. Gli Stati membri effettuano i controlli di qualità prima di eseguire ciascuna applicazione di modellizzazione. 3.   Ove possibile, i dati di misurazione utilizzati per convalidare le applicazioni di modellizzazione presentano una variabilità in termini di siti dei punti di campionamento per coprire gli ambienti pertinenti per un determinato inquinante nell’area di interesse. 4.   L’obiettivo di qualità della modellizzazione è verificato in un numero sufficiente di punti di campionamento conformemente all’allegato V, lettera A, della direttiva (UE) 2024/2881. 5.   Nel valutare le applicazioni di modellizzazione che incorporano l’uso integrato di modelli e misurazioni, per stabilire se l’obiettivo di qualità della modellizzazione è raggiunto sono utilizzati solo dati di misurazione non utilizzati nei risultati dell’applicazione di modellizzazione e conformi agli obiettivi di qualità dei dati stabiliti nell’allegato V della direttiva (UE) 2024/2881. In tal caso, gli Stati membri valutano, ove possibile, le applicazioni di modellizzazione che incorporano l’uso integrato di modelli e misurazioni avvalendosi della metodologia di cui all’allegato II o di qualsiasi altra metodologia che permetta di ottenere risultati equivalenti. 6.   Se sono usate per determinare le aree di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento, le applicazioni di modellizzazione soddisfano i requisiti stabiliti all’allegato V, lettera A, della direttiva (UE) 2024/2881.
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