Art. 2 · Criteri per l’utilizzo di applicazioni di modellizzazione

Art. 2

Criteri per l’utilizzo di applicazioni di modellizzazione

Criteri per l’utilizzo di applicazioni di modellizzazione Quando utilizzano applicazioni di modellizzazione per valutare la qualità dell’aria e determinare l’area di rappresentatività spaziale dei punti di campionamento, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatti i seguenti criteri: a) l’applicazione di modellizzazione è in grado di riprodurre risultati con gli stessi periodi di mediazione dei valori limite o dei valori-obiettivo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2024/2881 («valore limite o valore-obiettivo»). Per valutare i valori limite o i valori-obiettivo orari, giornalieri su otto ore e giornalieri è possibile usare le relazioni percentili tra medie annuali e valori a breve termine, a condizione che la loro solidità sia verificata mediante misurazioni in siti rappresentativi; b) la risoluzione spaziale dell’applicazione di modellizzazione è tale da consentire di riprodurre, nella misura del possibile, la variabilità prevista delle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera nell’area di interesse; c) se l’applicazione di modellizzazione richiede l’uso di dati di input sulle emissioni, questi: i) sono, ove possibile, disposti su una griglia spaziale o definiti a una risoluzione che sia in linea con la risoluzione spaziale dell’applicazione di modellizzazione o più precisa; ii) sono, ove possibile, distribuiti verticalmente in funzione dell’altezza del punto di rilascio della fonte; iii) sono, ove possibile, in linea con la risoluzione temporale dell’applicazione di modellizzazione; iv) sono, ove possibile, in linea con i requisiti dell’applicazione di modellizzazione in termini di speciazione chimica; v) tengono conto delle fonti pertinenti nell’area di interesse; d) se l’applicazione di modellizzazione richiede l’uso di dati meteorologici, questi sono ottenuti mediante osservazioni o mediante un modello meteorologico che, ove possibile, ha una risoluzione spaziale e temporale simile a quella dell’applicazione di modellizzazione e che garantisce la rappresentatività del periodo modellizzato; e) se l’applicazione di modellizzazione richiede l’uso di concentrazioni di fondo, queste sono, nella misura del possibile, allineate in termini di risoluzione temporale, risoluzione spaziale, estensione spaziale e livello di dettaglio nella speciazione chimica ai requisiti dell’applicazione di modellizzazione nell’area di interesse; f) l’applicazione di modellizzazione è in grado, per quanto possibile, di cogliere i seguenti elementi caratteristici dell’area di interesse: i) caratteristiche di dispersione specifiche del sito; ii) condizioni dei confini orografici; iii) condizioni meteorologiche; iv) condizioni climatiche avverse; v) contributi transfrontalieri; g) la qualità dell’applicazione di modellizzazione è garantita e convalidata conformemente ai criteri di cui all’.
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