Art. 1
All' della decisione (PESC) 2023/921, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 53 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D1202#art-1