Art. 1

Art. 1

All' della decisione (PESC) 2023/921, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 53 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.».
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