Art. 4

Art. 4

1.   I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo dei Consiglieri finanziari, designato in qualità di comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione. 2.   La Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente e su richiesta di quest’ultimo, in merito allo svolgimento, ai progressi e all’esito dei negoziati, e gli trasmette quanto prima i documenti pertinenti. Se del caso, o su richiesta del Consiglio, la Commissione presenta al Consiglio una relazione scritta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D1138#art-4