Art. 2

Art. 2

La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le future misure necessarie ad attuare le decisioni annuali sulla verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione ha adottato a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
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