Art. 1

Art. 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: a) «soggetto»: uno Stato membro o Europol; b) «soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia l’interrogazione; c) «soggetto richiesto»: Europol o lo Stato membro che riceve l’interrogazione e avvia una risposta; d) «operazione»: un’operazione di interrogazione e una o più operazioni di risposta corrispondenti; e) «punto di quota»: un punto applicato per ogni operazione che il soggetto richiesto riceve e tratta e a cui esso risponde; f) «locus parziale»: un locus che ha soltanto un allele riempito; g) «immagine segnaletica»: immagine del volto acquisita in un ambiente controllato; h) «immagine-traccia»: immagine del volto acquisita in un ambiente non controllato; i) «nuova concordanza (re-matching)»: il compito svolto dal router per ottenere una classifica omogenea dei candidati, confrontando i dati biometrici utilizzati per l’interrogazione con i dati biometrici forniti nelle operazioni di risposta dai soggetti richiesti, conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/982.
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