Art. 1
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a)
«soggetto»: uno Stato membro o Europol;
b)
«soggetto richiedente»: Europol o lo Stato membro che avvia l’interrogazione;
c)
«soggetto richiesto»: Europol o lo Stato membro che riceve l’interrogazione e avvia una risposta;
d)
«operazione»: un’operazione di interrogazione e una o più operazioni di risposta corrispondenti;
e)
«punto di quota»: un punto applicato per ogni operazione che il soggetto richiesto riceve e tratta e a cui esso risponde;
f)
«locus parziale»: un locus che ha soltanto un allele riempito;
g)
«immagine segnaletica»: immagine del volto acquisita in un ambiente controllato;
h)
«immagine-traccia»: immagine del volto acquisita in un ambiente non controllato;
i)
«nuova concordanza (re-matching)»: il compito svolto dal router per ottenere una classifica omogenea dei candidati, confrontando i dati biometrici utilizzati per l’interrogazione con i dati biometrici forniti nelle operazioni di risposta dai soggetti richiesti, conformemente all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/982.
Storico versioni
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