Art. 4 · Organizzazione del gruppo di esperti

Art. 4

Organizzazione del gruppo di esperti

Organizzazione del gruppo di esperti 1.   Il gruppo di esperti è gestito e coordinato dalla Commissione. La Commissione garantisce che il gruppo di esperti contribuisca agli obiettivi del programma preparando e gestendo il calendario delle attività, tra cui le riunioni del gruppo di esperti, e definendo i contenuti e lo scopo specifico di ciascuna di tali attività. 2.   Gli Stati membri, conformemente alle disposizioni nazionali, agevolano la partecipazione dei membri del gruppo di esperti alle attività del programma e collaborano con la Commissione e con altri Stati membri nell'organizzazione e nello svolgimento di visite collaborative e attività in loco.
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