Art. 3 · Istituzione di un gruppo di esperti e relativa composizione

Art. 3

Istituzione di un gruppo di esperti e relativa composizione

Istituzione di un gruppo di esperti e relativa composizione 1.   È istituito un gruppo di esperti dell'Unione europea in materia di controlli sulle importazioni ("gruppo di esperti") quale organo operativo del programma. 2.   La Commissione chiede agli Stati membri di proporre un elenco di esperti nazionali qualificati che partecipino al programma in qualità di membri del gruppo di esperti. Gli esperti nazionali sono funzionari o dipendenti delle autorità competenti degli Stati membri incaricate dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione presso i posti di controllo frontalieri e possiedono le competenze necessarie in materia di controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in particolare nei settori della salute animale o vegetale o della sicurezza alimentare. 3.   La Commissione valuta le proposte e nomina i membri del gruppo di esperti sulla base delle loro qualifiche e dell'esperienza che hanno maturato nei pertinenti settori di competenza.
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