Art. 1
La Romania istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell'allegato della presente decisione, le misure prescritte a norma di tale regolamento delegato.
Tali zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell'allegato.
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