Art. 1
In vigore dal 30 mar 2026
L’elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti di cui all’articolo 409 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra figura nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2026:832:oj#art-1