Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 mar 2026
Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 4 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2026:671:oj#art-4