Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 mar 2026
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora tali adattamenti tecnici risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva o alla revisioen del nuovo metodo.
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