Art. 4

Art. 4

In vigore dal 16 mar 2026
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione operativa di cui all’ è pari a 3 000 000,36EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude con l’UNIDIR l’accordo necessario. Tale accordo stabilisce che l’UNIDIR deve assicurare una identificazione e una visibilità del contributo dell’Unione che siano commisurate all’entità del contributo. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio delle eventuali difficoltà riscontrate in tale processo e della data di conclusione dell’accordo. 5.   L’UNIDIR intraprende l’azione operativa di cui all’ conformemente alla decisione sul rafforzamento della governance finanziaria e della trasparenza in sede di unità di supporto all’attuazione, adottata nel 2015 in occasione della quattordicesima riunione degli Stati parte della convenzione. L’UNIDIR fornisce, tra le altre, relazioni descrittive e trimestrali, come anche un quadro logico e una matrice di attività che figurano nell’allegato.
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