Art. 3
In vigore dal 16 mar 2026
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dei progetti relativi agli obiettivi specifici di cui all’ è affidata all’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) in partenariato con il Mines Advisory Group.
3. L’UNIDIR attua i progetti relativi agli obiettivi specifici di cui all’ sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNIDIR.
Storico versioni
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