Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 feb 2026
1.   L’Unione mette a disposizione della Lituania un prestito dell’importo massimo di 6 375 487 000EUR. 2.   La Commissione mette a disposizione della Lituania il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 956 323 050 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
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